(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 14 del 16 luglio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La data di comunicazione di cui all'art. 8 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24, 3 comma, a partire dalla quale e' obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia, dei piani paesistici, e' quella in cui i comuni interessati provvedono a depositare gli atti in pubblica visione, ai sensi dell'art. 7 stessa legge, cosi' come modificato dalla legge regionale n. 12/1992. 2. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise. Campobasso, 30 giugno 1994 DI GIANDOMENICO