(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 14
                         del 16 luglio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  data  di  comunicazione  di  cui  all'art.  8  della legge
regionale 1 dicembre 1989, n. 24, 3 comma, a partire dalla  quale  e'
obbligatoria  l'applicazione  delle misure di salvaguardia, dei piani
paesistici, e' quella  in  cui  i  comuni  interessati  provvedono  a
depositare  gli atti in pubblica visione, ai sensi dell'art. 7 stessa
legge, cosi' come modificato dalla legge regionale n. 12/1992.
   2. La presente legge sara'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   3.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Molise.
    Campobasso, 30 giugno 1994
 
                           DI GIANDOMENICO